Pubblico impiego – Scuola – Provvedimento amministrativo – Controversie – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Piena conoscenza dell’atto e degli effetti lesivi – Correttezza – Sopravvenuto annullamento giurisdizionale di atto amministrativo – Differimento dies a quo decorrenza del termine decadenziale – Esclusione.
Consiglio di Stato, Ad. Plen. 20 dicembre 2017, n. 11 Pres. Pajno – Est. Giovagnoli-Russo-De Bottis e altri (avv.ti F. Cundari-G.Cundari) c. Miur (Avvocatura generale dello Stato). Pubblico impiego – Scuola – Provvedimento amministrativo – Controversie – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Piena conoscenza dell’atto e degli effetti lesivi – Correttezza – Sopravvenuto annullamento giurisdizionale di atto amministrativo – Differimento dies a quo decorrenza del termine decadenziale – Esclusione. Pubblico impiego – Scuola – Personale docente – Art. 1, comma 605 lett. c) legge n. 296/2006 – Graduatorie ad esaurimento – Requisiti – Diploma magistrale – Sufficienza – Non sussiste. Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l’ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico. Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Omissis). D) Il giudizio dinnanzi all’Adunanza plenaria 7. Nella fase del giudizio dinnanzi all’Adunanza plenaria le parti hanno depositato memorie difensive a sostegno della rispettive posizioni. 8. Sono stati spiegati, inoltre, diversi atti di intervento, sia ad adiuvandum, sia ad opponendum, da parte dei soggetti nominati in epigrafe. 9. Con ordinanza istruttoria 19 maggio 2016, n. 8, questa Adunanza plenaria ha ravvisato l’esigenza di acquisire dal M.I.U.R. ulteriori elementi istruttori, al fine di delineare un quadro più completo della intera vicenda fattuale, con particolare riferimento alle seguenti circostanze: a) alla incidenza, sul piano straordinario di assunzione dei docenti precari in corso di svolgimento, dell’eventuale assorbimento nelle graduatorie ad esaurimento dei titolari di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, sulla base di una stima realistica che tenga conto del numero dei soggetti muniti di quel titolo abilitante potenzialmente interessati ad entrare in graduatoria; b) al numero dei soggetti, muniti [continua..]