Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Lavoro nelle p.a. e giurisprudenza della Corte di cassazione (gennaio-marzo 2020) (di a cura di Davide Casale e Maria Giovanna Murrone)


  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE Corte di Cassazione, 28 febbraio 2020, n. 5546, Pres. Napoletano, Rel. Marotta. Impiegato pubblico – Incarico dirigenziale  – Risarcimento del danno  In tema di pubblico impiego privatizzato, il dirigente, rispetto ad una illegittima cessazione anticipata dell’incarico, è titolare di un diritto soggettivo che dà titolo alla reintegrazione (ove possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre, a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico, può far valere un interesse legittimo di diritto privato, correlato all’obbligo per l’amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buona andamento di cui all’art. 97 cost., la cui eventuale lesione non legittima la domanda di attribuzione dell’incarico ma solo quella di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti. CONFERIMENTO INCARICO FIDUCIARIO Corte di Cassazione, 15 gennaio 2020, n. 712, Pres. Napoletano, Est. Tricomi. Impiegato dello Stato e pubblico – Natura privatistica degli atti di conferimento di incarico fiduciario – Rilevanza dei criteri di correttezza e buona fede ex art. 97 Cost. – Necessità d’esplicitazione delle ragioni della scelta – Sussiste – Risarcibilità interesse legittimo nel caso di illegittimità della determinazione. In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore. Gli aspiranti all’incarico sono titolari di una posizione soggettiva di interesse legittimo tutelabile ai sensi dell’art. 2907 cod. civ., anche in forma risarcitoria; ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione, l’illegittimità della stessa richiede una nuova valutazione, sempre ad opera del datore, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Corte di Cassazione, 24 febbraio 2020, n. 4882, Pres. Napoletano, Rel. Tricomi. Impiegato dello Stato e pubblico – Abusiva reiterazione di contratto di lavoro a termine – Diritto alla conversione del rapporto – Non sussiste – Risarcimento ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 – Effettività della tutela – Applicazione dei criteri ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del [continua..]
Fascicolo 1 - 2020