Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Poteri del dirigente scolastico e tutela della professionalità del personale docente (di Maria Dolores Ferrara)


CORTE DI APPELLO MILANO, SEZ. LAV., 7 MARZO 2018, N. 76

Pres. VIGANTI – Est. MARIANI

Impiegato dello Stato – Pubblico impiego contrattualizzato – Personale docente – Prerogative dirigente scolastico – Trasferimento del lavoratore – Demansionamento

 

Non è qualificabile come trasferimento lo spostamento di un docente, disposto dal dirigente scolastico, da un liceo scientifico ad un istituto professionale che fanno parte di un’unica istituzione scolastica, non potendosi configurare, nel caso di specie, un passaggio da un’unità produttiva a un’altra. Non costituisce un mutamento di mansioni l’assegnazione di cattedre di insegnamento che richiedono classi di concorso differenti da quelle per cui si possiede l’abilitazione. Si tratta di uno spostamento compatibile con la disciplina dell’art. 2103 c.c. poiché le mansioni sono riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. (Omissis) Con ricorso depositato il 23 ottobre 2002, P.R conveniva avanti il Tribunale di Milano il MIUR Premesso di essere docente a tempo indeterminato di matematica e fisica (classe di concorso A049, l’unica a consentire l’insegnamento di tali materie nell’ultimo triennio del liceo scientifico), trasferita al Liceo scientifico facente riferimento all’ISISS (omissis), lamentava la discriminazione subita a opera del dirigente scolastico, causa di stress occupazionale perché nell’anno 2014/15, questi le aveva assegnato 7 classi (più delle colleghe), rispettando la continuità didattica solo in due di esse e nell’anno 2015/16, le aveva assegnato delle classi dell’istituto professionale facente parte anch’esso del medesimo ISISS, con conseguente demansionamento, in quanto per l’insegnamento della matematica in tali Istituti era sufficiente la classe A047 (più facile da ottenere) e per l’insegnamento della fisica era richiesta la classe A038. Aggiungeva P.R che l’ISISS (omissis) era composto da tre scuole aggregate, l’Istituto tecnico, l’Istituto professionale e il Liceo scientifico, che per ciascuno di essi si tenevano sempre dei separati collegi dei docenti e venivano redatte altrettante graduatorie interne per la mobilità dei docenti. Osservava che, essendo la prima della graduatoria interna di A049, avrebbe potuto essere trasferita solo se il Liceo scientifico avesse perso tre cattedre di matematica e fisica, mentre in realtà non ne aveva persa alcuna. Per cui era stato necessario spostare un’altra docente per sostituirla (dapprima Z.O., dell’Istituto professionale, ma in congedo per maternità, poi sostituita da G.R, che aveva ottenuto solo la classe A047, che consentiva l’insegnamento della matematica nei professionali e nel primo biennio dei licei). Pertanto chiedeva, accertata la distinzione tra la classe A047 e A049, di ordinare al MIUR di motivare lo spostamento dal Liceo scientifico all’Istituto professionale, di accertare il diritto a essere adibita al Liceo sede di [continua..]
SOMMARIO:

1. I poteri del dirigente scolastico alla luce delle recenti riforme: le diverse declinazioni dell’autonomia scolastica. - 2. Il trasferimento del personale docente: ambiti e limiti - 3. La tutela della professionalita' e la "funzione docente" - NOTE


1. I poteri del dirigente scolastico alla luce delle recenti riforme: le diverse declinazioni dell’autonomia scolastica.

La complessità dei legami all’interno della comunità scolastica è testimoniata dal mutevole andamento che ha caratterizzato la relazione tra i poteri del dirigente scolastico e la posizione di garanzia assegnata al personale docente attraverso il fondamentale riconoscimento costituzionale della libertà di insegnamento di cui all’art. 33, comma 1, Cost. Il comparto della scuola è stato tradizionalmente teatro di frequenti riforme nell’ambito della più generale regolamentazione del lavoro pubblico, nonché necessario laboratorio di soluzioni per contrastare le emergenti criticità che hanno contrassegnato, in questi anni, la disciplina dei rapporti alle dipendenze della pubblica amministrazione [1]. Gestione efficiente ed efficace dei servizi e delle funzioni, contrasto al precariato, sistemi di reclutamento fondati sulla programmazione del fabbisogno di personale, autonomia decisionale, gestionale, di spesa e conseguenti responsabilità del personale dirigenziale, valorizzazione della formazione continua, allocazione delle risorse stipendiali in funzione del merito e correlata ai processi di valutazione, sono tutti elementi che rappresentano il comune denominatore delle riforme del lavoro pubblico dei GoverniRenzi e Gentiloni sia quando si sono concretizzate nella riscrittura delle regole del lavoro pubblico in generale [2] sia in occasione delle riforme settoriali [3] e, tra queste, la nuova disciplina dettata dalla c.d. “buona scuola” (legge 13 luglio 2015, n. 107). Nonostante gli elementi di continuità, non mancano profili di discontinuità dovuti alle peculiari esigenze del singolo settore. Pur se l’identità dell’attuale sistema nazionale di istruzione e formazione si fonda sulle regole per la programmazione del fabbisogno di personale (il c.d. organico dell’autonomia) [4], sulle disposizioni per l’assorbimento dei precari storici della scuola [5] e per la fissazione di un meccanismo di immissione in ruolo [6] capace di garantire un contingente stabile di docenti e idoneo a soddisfare il normale funzionamento della didattica e la diversificazione dell’offerta formativa [7], il dibattito sulla “buona scuola” non si limita a questi temi. Sussistono, infatti, profili di novità anche sul piano dei poteri del dirigente scolastico [continua ..]


2. Il trasferimento del personale docente: ambiti e limiti

La vicenda oggetto della sentenza in commento ruota intorno alla legittimità di un ordine di trasferimento, disposto da un dirigente scolastico, di una docente di ruolo, abilitata all’insegnamento della matematica e della fisica nell’ultimo triennio dei licei scientifici (classe di concorso A049), da un liceo scientifico a un istituto professionale facenti parte di un unico istituto statale di istruzione secondaria superiore (d’ora in poi ISISS), composto appunto da tre scuole aggregate (liceo scientifico, istituto professionale, istituto tecnico). Sia in primo sia in secondo grado, le istanze della ricorrente sono state disattese sul presupposto che lo spostamento non può essere considerato alla tregua di un trasferimento della sede di servizio in quanto sia la scuola di origine che quella di destinazione fanno parte di un unico ISISS. Parimenti, lo spostamento, sul piano dell’inquadramento, non ha determinato un cambiamento di mansioni poiché, secondo la Corte di Appello, le nuove mansioni sono riconducibili alla stessa categoria di inquadramento, pur se per l’insegnamento della matematica e della fisica negli istituti professionali è necessaria l’abilitazione in diverse classi di concorso (A047 per la matematica e A038 per la fisica). Rinviando al successivo paragrafo la trattazione della questione della tutela della professionalità e dell’inquadramento, di seguito si concentrerà l’attenzione sul profilo dello spostamento di sede. Volendo tralasciare la circostanza fattuale che il trasferimento è avvenuto, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, dopo che la docente ha protestato per l’eccessivo carico didattico nell’anno scolastico precedente, vanno, seppure sinteticamente, richiamate le fonti di riferimento. Fermi restando la disciplina generale e i limiti di cui all’art. 2103 c.c., comma 8 (ovvero, l’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive), nel comparto scuola si sovrappongono le norme sancite dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva [23]. Quanto alle prime, va detto che il testo unico in materia di istruzione distingue tra il trasferimento a domanda del lavoratore (art. 462 e ss., D.Lgs. n. 297/1994) da quello d’ufficio (art. 468, D.Lgs. n. 297/1997). In questo ultimo caso, lo spostamento può avvenire soltanto [24] in caso di soppressione di [continua ..]


3. La tutela della professionalita' e la "funzione docente"

Apparentemente meno problematico è il secondo motivo di doglianza indicato dalla ricorrente nel ricorso in appello e vertente il profilo della conseguente lesione della sua professionalità a causa dell’assegnazione di cattedre dell’istituto professionale facente parte del medesimo ISISS per la cui copertura siano sufficienti classi di concorso diverse e, a dire della ricorrente, più facili da ottenere rispetto a quella conseguita dalla docente che possiede la classe di concorso A049, ovvero l’unica a consentire l’insegnamento di tali materie nell’ultimo triennio del liceo scientifico. Nella sentenza annotata la questione non viene affrontata e risolta sul piano dell’accertamento dell’equivalenza professionale ai sensi dell’art. 2103 c.c., ma sul piano della “compatibilità” delle mansioni poiché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. In questa prospettiva, va ricordato che si è consolidata, nel pubblico impiego, una lettura restrittiva da parte della Suprema Corte in merito all’art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 che, come è noto, consente il passaggio a mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento. Secondo la più recente esegesi della Corte, il giudice è vincolato, in sede di valutazione, alla classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, non rilevando la necessità di conservare la professionalità acquisita dal dipendente [28]. Parimenti, a seguito della riscrittura dell’art. 2103 c.c., operata dall’art. 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il giudizio sulla professionalità prova a diventare oggettivo attraverso il rinvio ai sistemi di inquadramento della contrattazione collettiva, essendo legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento delle precedenti mansioni, a prescindere dall’accertamento sull’aderenza delle nuove mansioni alla specifica competenza maturata dal dipendente [29]. Questo orientamento nell’ambito del comparto scuola può sortire effetti ulteriormente uniformanti, poiché si tratta di un’area che tradizionalmente risente della nozione unitaria della “funzione docente” [30]. Recentemente, tuttavia, a proposito di altra questione, la Sprema Corte ha avuto modo di rilevare che sarebbe [continua ..]


NOTE