<p>Istituzioni di diritto del lavoro di Antonio Vallebona</p>
Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Le "elevate professionalità" nel nel comparto università: la specificità del trattamento normativo ed economico (Corte di cassazione, sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 426) (di Diego d'Amico – Dottore di ricerca in diritto amministrativo nell’Università della Calabria)


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, 10 GENNAIO 2019, N. 426 Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Trattamento giuridico ed economico del personale inquadrato nella categoria EP – Comparto università – Retribuzione – Indennità di ateneo – Indennità di posizione – Indennità di risultato – Condizioni – Doppio incarico di responsabilità Il diritto dei dipendenti inquadrati nella categoria EP all’indennità di posizione nella misura massima è vincolato all’attribuzione di doppio incarico di responsabilità di due distinti settori, non già di un settore ed un semplice ufficio.   (Omissis)   FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Palermo, per quanto oggi rileva, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da P.G., inquadrato nella categoria EP (Elevata Professionalità), volta alla condanna dell’Università degli Studi di Palermo al pagamento dell’in­dennità di posizione e di risultato nella misura massima per l’avvenuto svolgimento del doppio incarico di responsabile dei due distinti settori "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", all’interno del Dipartimento Amministrativo dell’Ateneo. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che il presupposto per l’attribuzione della indennità nella misura massima rivendicata è costituito dalla attribuzione di un doppio incarico ed ha rilevato che non vi era alcuna prova che al P. fossero stati conferiti gli incarichi di responsabile di due distinti settori. 3. Essa ha accertato che dalla prova documentale e testimoniale era emerso che: il P. era stato responsabile del (OMISSIS). dal 26.6.2007, data di approvazione del nuovo organigramma dell’Ateneo che aveva istituito tale settore, e di responsabile della "contabilità stralcio del Policlinico", il quale con Delib. n. 63 del 2007 era stato declassato ad ufficio; l’attività svolta in relazione all’incarico di responsabile della "contabilità stralcio", espletata sino alla sua definitiva chiusura (febbraio 2008), desumibile dalla relazione redatta dallo stesso P., si era compendiata nell’emissione di trentasei mandati di pagamento e non era emerso alcun elemento probatorio idoneo a valutare la consistenza e la natura dell’attività svolta presso tale gestione dal giugno al dicembre del 2007 e nel periodo successivo alla formale chiusura dell’ufficio; la circostanza che l’Università avesse approvato il decreto di chiusura della contabilità della gestione stralcio in data 6.3.2008 non provava da sé sola che l’attività di tale gestione fosse proseguita oltre il 28.2.2008; era irrilevante il contenuto dei documenti a firma del teste S. (Capo del Dipartimento Finanziario) e del teste G. che [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La poliedricità della retribuzione e la categoria EP del comparto università - 3. Brevi osservazioni conclusive - NOTE


1. Il caso

Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha affermato che ai dipendenti del comparto università, inquadrati nella categoria EP (c.d. elevate professionalità), l’indennità di posizione nella misura massima va corrisposta solo nel caso in cui venga affidata la responsabilità di due distinti settori. Quando una delle due strutture è rappresentata da un ufficio, invece, non matura alcun diritto alla indennità nella misura massima. La pronuncia del giudice di legittimità affonda le radici nella pronuncia resa dalla Corte di Appello di Palermo, in esito al ricorso presentato da P.G. contro l’Uni­versità degli studi di Palermo. Il Giudice di secondo grado ha confermato la decisione del Tribunale che ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente, inquadrato nella categoria EP, volta alla condanna dell’amministrazione resistente al pagamento dell’indennità di posizione e di risultato nella misura massima, in forza dello svolgimento del doppio incarico di responsabile di due distinti settori in seno al Dipartimento Amministrativo di Ateneo. Nello specifico, la Corte territoriale ha rilevato come il prodromo per l’attribu­zione delle indennità richieste nella misura massima fosse il conferimento di un doppio incarico; nel caso di specie, tuttavia, non vi era alcuna prova del conferimento degli incarichi di responsabilità di ben due distinti settori. In particolare, dagli atti di causa emergeva che il ricorrente era il responsabile di un settore dal 26 giugno 2007, data di approvazione del nuovo organigramma del­l’Ateneo, nonché il responsabile del settore “contabilità stralcio” del policlinico, che con delibera n. 63 dello stesso anno era stato declassato a mero ufficio. L’attività posta in essere dal dipendente all’interno dell’ufficio citato, inoltre, era consistita nell’emissione di soli trentasei mandati di pagamento. Sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto corretta l’attribuzione dei due terzi del valore massimo della retribuzione di posizione prevista per la prima fascia in ossequio all’art. 19, comma 3 CCNI del 12.06.2002 e dell’art. 11, comma 5 CCI del 2001. Il ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso per cassazione prospettando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancato esame delle deliberazioni n. 63/2004 e n. 3625/2007, in [continua ..]


2. La poliedricità della retribuzione e la categoria EP del comparto università

La questione affrontata dalla S.C. ruota essenzialmente intorno al diritto alla giusta retribuzione [1]. Il trattamento economico dell’impiegato pubblico, che si compone del trattamento fondamentale e accessorio [2], deve essere determinato in modo proporzionale alla qualità ed, in linea di massima, alla quantità del lavoro prestato. Deve al pari assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa in ossequio all’art. 36 della Costituzione. Il trattamento economico remunera, ex art. 45 D.Lgs.n. 165 del 30 marzo 2001 [3], tutte le prestazioni lavorative e ad eccezione delle prestazioni rese al di fuori del rapporto di lavoro in forza del cd. principio di onnicomprensività della retribuzione. Quest’ultimo prevede che il dipendente non può ricevere compensi ulteriori per svolgere compiti e mansioni compresi nelle mansioni dell’ufficio ricoperto [4]. Nondimeno, il principio dell’onnicomprensività può essere derogato nei casi tassativamente stabiliti dalla legge ovvero per particolari categorie di lavoratori, in ragione della loro qualificazione professionale, o per specifiche attività non rientranti nel novero di quelle ordinarie [5]. La retribuzione accessoria è di fondamentale importanza all’interno del rapporto di lavoro come “strumento di gestione del personale” [6]. Essa costituisce la categoria degli incentivi retributivi che contempla ogni elemento della retribuzione preordinato a un miglioramento della dimensione quantitativa e qualitativa della prestazione di lavoro, valorizzando il merito [7]. Va da sé che la peculiare morfologia riverbera i propri effetti sulla procedura di valutazione ex ante e di erogazione ex post. Tale remunerazione è la leva prioritaria per motivare i lavoratori ad una maggiore produttività, oltreché dare alla struttura retributiva la flessibilità necessaria per rispondere alla variabilità del mercato [8]. Detti sistemi retributivi variabili costituiscono “un work in progress, un esperimento da adeguare continuamente in rapporto ai cambiamenti organizzativi e tecnologici, e non un dato acquisito da amministrare” [9]. L’elargizione rivela altresì l’indefettibile collegamento tra la retribuzione accessoria e la sperata qualità [continua ..]


3. Brevi osservazioni conclusive

Il vaglio compiuto dal Giudice di legittimità ci consegna un’indagine condotta in modo originale che pone l’accento su contenuti e confini della disciplina contrattuale dedicata alla indennità di posizione e alla discrezionalità della P.A. sul piano organizzativo. La Suprema Corte, a chiare lettere, ha statuito che “(…) le censure che addebitano alla sentenza la violazione degli artt. 75 e 76 del CCNL di Comparto sono infondate perché in piena coerenza con le disposizioni contrattuali che disciplinano la materia degli incarichi aggiuntivi ed il correlato trattamento economico e dei principi innanzi richiamati, la Corte territoriale ha escluso la fondatezza della domanda volta al pagamento della maggiorazione della indennità di posizione nella misura massima sul rilievo che la struttura organizzativa "contabilità stralcio" in precedenza costituente "settore" era stata declassata a struttura di minore rilevanza e consistenza”. Da una prima lettura della disciplina non sembra affatto facile determinare l’am­piezza e l’elasticità della portata – anche semantica – delle disposizioni che richiamano la particolare ed elevata complessità degli incarichi da attribuire al personale EP. Infatti sulla corretta qualificazione di incarico particolarmente complesso e sulla connessa questione della necessaria presupposizione di due settori – anziché di un settore e di un ufficio – affinché si possa attribuire l’indennità di posizione nella misura massima si spera non si elevino in futuro soluzioni polarizzate che, ad onta dell’uniformità di orientamento, confonderebbero l’interprete giuridico e la stessa pubblica amministrazione. Quanto alla retribuzione accessoria, al di là dell’intrinseco valore aggiunto per la persone che ne fruisce, v’è da dire che porta con séla duttile idoneità dell’ordi­namento giuridico di adeguarsi ai nuovi bisogni del mercato del lavoro ed emergenze che si impongono nella società. Il ragionamento giuridico della Corte si fonda sulla necessità di un indefettibile rispetto del principio di proporzionalità che deve comunque trovare attuazione nell’intelaiatura delle garanzie e dei benefici riservati al lavoratore da ancorare alla laboriosità e responsabilità della [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2019