Per ciò che concerne l’intervento del recente legislatore sul sistema disciplinare nel lavoro pubblico, l’espressione impiegata dagli ideatori dell’ultimo seminario di Bertinoro mi pare appropriata: si tratta di un riassetto, non di uno stravolgimento, ma neppure di un insignificante e marginale intervento di modifica.
Questa è la storia della disciplina del lavoro pubblico: ci sono i terremoti, con una scossa principale, a cui fanno seguito numerose scosse di assestamento. Poi, la terra smette di tremare, ma solo per un po’, perché si tratta di una terra, ossia di una materia, altamente sismica.
In tema di sanzioni disciplinari, i due più grandi terremoti della storia sono stati, in primo luogo, quello del biennio 1992-1993, allorquando fu attribuito al potere disciplinare della pubblica amministrazione un fondamento contrattuale: una vera rivoluzione, se pensiamo che proprio sul potere disciplinare la dottrina aveva costruito la fortunata tesi della supremazia speciale della P.A. sui propri dipendenti. Era stato Santi Romano, dieci anni prima della legge Giolitti del 1908, a ricondurre tale potere ad «un diritto di supremazia», inteso come «sovranità che lo Stato esplica in speciali rapporti di sudditanza fondati volta per volta, non mediante un generale jussum, ma per mezzo di un suo atto diretto verso questa o quella persona tassativamente determinata» .
Il secondo, grande, terremoto, di poco inferiore nella scala Richter dei cambiamenti giuridici, è quello del 2009, quando il legislatore, pur senza rimettere in discussione la matrice negoziale del potere disciplinare, ha dimezzato la sovranità dell’autonomia collettiva nella regolazione di una materia, pacificamente riconducibile alla sfera del rapporto di lavoro, tipizzando determinate infrazioni disciplinari in via esclusiva ed esasperando la procedimentalizzazione dell’esercizio del potere.