<p>Istituzioni di diritto del lavoro di Antonio Vallebona</p>
Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Selezione per l'accesso a corsi di formazione nel pubblico impiego (di Ezio Maria Barbieri)


Tar Lazio – Roma – Sez. III – 1° giugno 2018, n. 6130

Scuola – Corsi di formazione per specializzazione ad attività scolastica di sostegno – Accesso – Prova preliminare – Mancato raggiungimento del punteggio di accesso alle prove selettive – Residuo di posti disponibili – Illogicità della esclusione del candidato.

Nell’ambito della selezione per accesso a corsi di formazione, risulta illogico e irragionevole considerare il mancato superamento della soglia di punteggio individuata come preclusivo ai fini dell’ammissione alle successive prove, qualora residuino posti disponibili per la frequenza dei corsi di formazione, tenuto conto da un lato dell’interesse pubblico a disporre di docenti di sostegno qualificati e dall’altro delle legittime aspirazioni di studio e lavorative dei candidati

FATTO E DIRITTO La Sig.ra E. L. sosteneva la prova preliminare per l’accesso al corso di formazione volto al conseguimento del titolo di specializzazione per attività scolastica di sostegno, conseguendo punti 18,50/30, al di sotto della soglia minima prevista nel­l’art.6, comma 4 del D.M. 30 settembre 2011 di 21/30 e nel conseguente bando. L’interessata impugnava quindi il mancato scorrimento della graduatoria, al di sotto di punti 21/30, anche in presenza di posti disponibili, ai fini dell’ammissione alla successiva prova scritta, unitamente al predetto D.M. in parte qua, alla corrispondente clausola del bando, agli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.7, comma 2 bis del D.P.R. n.487 del 1994, degli artt.3, 51, 97 Cost., dell’art.35 del D.Lgs. n.165 del 2001 nonché l’eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta. La ricorrente in particolare ha fatto presente che la soglia di accesso di punti 21/30 era irragionevole ed eccessivamente alta, rispetto al fine che con la stessa si persegue di escludere dalla procedura i candidati del tutto inadeguati; che la vera e propria selezione in realtà avveniva con le prove scritta e orale. L’interessata ha sostenuto inoltre che la fissazione della suindicata soglia era immotivata, anche a fronte del fatto che residuavano vari posti liberi, senza per giunta la possibilità di uno scorrimento della graduatoria a copertura di detti posti. Con decreto n.3451 del 2017 veniva respinta la richiesta di adozione di una misura cautelare provvisoria. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame. Con ordinanza n. 3915 del 2017 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente. Nell’udienza del 7 marzo 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei termini di seguito esposti. Invero è necessario evidenziare al riguardo che risulta illogico e irragionevole considerare il mancato superamento della soglia individuata di punti 21/30 preclusivo ai fini dell’ammissione alle successive prove, qualora residuino, come nel caso di specie, posti disponibili per la frequenza dei corsi di formazione, tenuto conto da un lato dell’interesse pubblico a disporre di docenti di sostegno qualificati e dall’altro delle legittime aspirazioni di studio e lavorative dei candidati (cfr. già TAR Lazio, III, nn. 8815, 8816 del 2017). Del resto la prova preselettiva ha unicamente il compito di escludere dalla procedura, ai fini di un suo più sollecito svolgimento, solo i candidati che si dimostrino del tutto inadeguati (cfr. ancora TAR Lazio, III, nn. 8815, 8816 del [continua..]
SOMMARIO:

1. La sentenza - 2.Considerazioni critiche - NOTE


1. La sentenza

La prova preliminare per l’accesso ad un corso di formazione volto al conseguimento del titolo di specializzazione per attività scolastica di sostegno stabilita da una pubblica amministrazione fissava in punti 21/30 la soglia minima di accesso alla successiva prova scritta. Non avendo conseguito il punteggio minimo richiesto una concorrente aveva lamentato che l’amministrazione non avesse fatto ricorso allo scorrimento della gra­duatoria al di sotto di punti 21/30 nonostante fossero rimasti scoperti alcuni posti disponibili ai fini dell’ammissione alla successiva prova scritta, scorrimento che avrebbe consentito alla concorrente di essere ammessa alla prova scritta. Essa aveva chiesto pertanto l’annullamento del mancato scorrimento della graduatoria e della clausola del bando che aveva fissato la soglia di ammissione nella suddetta misura. La ricorrente lamentava inoltre che la soglia minima di accesso fosse irragionevole ed eccessivamente alta rispetto ad una procedura volta ad escludere solo i candidati del tutto inadeguati e nella quale la selezione sarebbe dovuta avvenire solo in una fase successiva con prove scritte ed orali. Infine la decisione sarebbe stata illegittima per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, anche in considerazione del fatto che erano residuati vari posti liberi. Il T.A.R. ha accolto il ricorso valorizzando il fatto che l’esclusione dalla procedura era finalizzata solo ad un più sollecito svolgimento della procedura medesima ed all’esclusione di candidati del tutto inadeguati, che erano rimasti disponibili posti per la frequenza dei corsi di formazione, che vi era un interesse pubblico a disporre di insegnanti di sostegno qualificati e che i candidati avevano legittime aspirazioni di studio e lavorative.


2.Considerazioni critiche

Il ricorso si fondava sui seguenti motivi: 1) illegittimità del punteggio di 21/30 richiesto per l’ammissione al successivo corso di perfezionamento; 2) illegittimità del mancato scorrimento della graduatoria al di sotto di punti 21/30 nonostante la presenza di posti disponibili. Il tribunale ha ritenuto di dover accogliere entrambi questi motivi di ricorso. Nonostante si rifaccia ad altri due precedenti del medesimo collegio pervenuti alle medesime conclusioni [1], la decisione non sembra condivisibile. Anche se riferita ad una preselezione per l’ammissione ad un successivo corso di formazione la richiesta del conseguimento di punti 21/30 inserita nel bando di concorso non è di per sé illegittima ed il tribunale in effetti non l’ha dichiarata tale. La scelta del punteggio da conseguire ai fini dell’ammissione ad un qualsiasi corso è sempre rimessa, infatti, alla insindacabile discrezionalità dell’amministrazione. L’e­ventuale eccessività del punteggio richiesto, d’altra parte, non potrebbe mai essere dimostrata in quanto il valore del voto richiesto, e quindi la sua pretesa eccessività, non discende necessariamente ed aprioristicamente dal rapporto fra numeratore e denominatore, in quanto tutto dipende dal grado di difficoltà delle domande o delle prove che saranno sottoposte al concorrente. Quanto più esse saranno semplici, facili ed elementari tanto più giustificherebbero l’alta percentuale del punteggio da conseguire ai fini dell’ammissione. Questa considerazione comporta, però, il trasferimento di ogni possibilità di valutazione sulla logicità e la ragionevolezza della votazione richiesta alla successiva fase dello svolgimento della prova d’esame, che proprio perché successiva comporta che si deve attribuire un carattere del tutto neutro alla decisione che ha stabilito il punteggio da conseguire. Infondata deve essere ritenuta comunque la diversa e più sfumata affermazione del tribunale secondo la quale il punteggio che l’amministrazione pretende sia conseguito per la partecipazione al successivo corso di formazione possa essere ritenuto illogico ed irragionevole “qualora residuino, come nel caso di specie, posti disponibili per la frequenza dei corsi di formazione”. La mancata copertura di posti disponibili, che consegue alla preparazione dimostrata [continua ..]


NOTE